Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 2813 del 6 febbraio 2013, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.
La vicenda riguarda una società che aveva affidato a un professionista tutta la sua contabilità. Il commercialista aveva omesso di versare le imposte e per questo il vertice dell'impresa lo aveva denunciato per truffa.
Quindi erano scattati gli avvisi di accertamento a carico dell'azienda, incluse le sanzioni. La contribuente aveva saldato il debito con il fisco contestando, però, tali sanzioni.
La ctp e la ctr avevano annullato gli atti impositivi. Quindi l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso in Cassazione e la tesi della sua difesa ha avuto successo. I giudici con l'Ermellino hanno infatti accolto il ricorso sostenendo, in sostanza, che la presentazione della denuncia per truffa non era sufficiente a dimostrare l'esclusiva responsabilità del professionista esonerando così il titolare dell'omesso versamento di imposta. Sul punto in sentenza si legge che le espressioni utilizzate dalla Ctr, appaiono generiche e apodittiche, «non risultando verificato ed evidenziato se la responsabilità del professionista attenesse dall'omessa dichiarazione ovvero al mancato pagamento e neppure gli elementi presi in considerazione e valorizzati, per giungere a ritenere che la responsabilità esclusiva dell'infrazione fiscale fosse riconducibile a fatto di terzi e che nessuna colpa fosse addebitale alla società, malgrado l'obbligo specifico degli adempimenti dovuti e rimasti inevasi, gravasse sulla stessa».
Insomma il Collegio di legittimità ha aderito alla tesi prospettata nella relazione e dalla Procura generale di ribaltare il verdetto di merito perchè i giudici avevano annullato gli atti impositivi sulle sanzioni partendo da presupposti insufficienti. La denuncia per truffa del commercialista, al di là dell'esito del giudizio penale, non può esonerare il contribuente da qualunque responsabilità.
