
La solidarietà sulle pensioni
La vicenda non è nuova. Interessa le pensioni dei professionisti maturate entro il 31 dicembre 2006, sui cui è stato applicato un contributo di solidarietà poi dichiarato illegittimo. Tanto che la stessa cassa di previdenza, per gli anni 2004-2006, ha proceduto all'automatico rimborso delle somme trattenute (un'operazione costata circa 25 milioni di euro). In seguito, invece, è entrato in vigore il comma 763 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che riconosce alle casse previdenziali la possibilità di adottare i «provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturare rispetto all'introduzione delle modifiche ( )». La norma sembrava aver sistemato tutta la vicenda, almeno fino alla pronuncia di ieri.
No (anche) alle ritenute dal 2007
La Cassazione interviene sulla sentenza della Corte d'appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, riconosce a un professionista pensionato il rimborso del contributo di solidarietà pagato dal 2004 in avanti e anche successivamente al 1° gennaio 2007. La sentenza di primo grado, invece, aveva riconosciuto il rimborso limitatamente al periodo 2004/2006, ritenendo legittimo il prelievo operato dal 1° gennaio 2007 in poi in virtù della nuova norma della Finanziaria 2007. Per i giudici di Cassazione, però, ha ragionato meglio la Corte di appello: la cassa deve restituire tutto il contributo di solidarietà, anche quello trattenuto dopo il 31 dicembre 2006. E per giustificare la decisione si affida alla sentenza n. 25212/2009: «In materia di trattamento previdenziale gli enti previdenziali privatizzati (nella spese la cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti) non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio d bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del «pro rata», che è stabilito in relazione «alle anzianità già maturate» le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo, e lesivi dell'affidamento dell'assicurato (il pensionato, ndr) a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati».
Piccola suspence
Quanto all'inefficacia della Finanziaria 2007, infine, la cassazione spiega che non serve a salvare il prelievo in quanto la norma «incide sul sistema del pro rata, che quindi è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà che interessa la presente causa». Un'affermazione («incide sul sistema del pro rata») contraria a quanto sostenuto poco prima dalla cassazione a proposito del rispetto del principio del pro rata. Ma, evidentemente, deve trattarsi di un refuso.