
La Corte non ha condiviso la tesi del comune secondo cui le due norme sarebbero incompatibili sulla base dell'assunto che «la possibilità di procedere al pagamento dell'importo del credito certificato entro 12 mesi dall'istanza di certificazione presentata dal creditore sarebbe in contrasto con l'obbligo di pagare il debito entro il termine massimo di 30 o 60 giorni, con la conseguente applicazione automatica degli interessi moratori in caso di ritardo».
Per la Corte «le due norme si pongono su piani differenti» perché la prima punta a ottenere il rispetto temporale dei pagamenti entro termini certi da parte del debitore, mentre l'altra, conferendo al creditore la possibilità di ottenere la certificazione del credito, presuppone «il mancato rispetto della normativa recata dal dlgs n.231/2002 (così come modificato dal dlgs 192 ndr) e il conseguente ulteriore esborso per la p.a. di rilevanti interessi moratori generati dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione».