Ai fini dell'applicazione dell'Iva, le prestazioni di deposito delle merci si considerano servizi relativi a beni immobili solo se la custodia delle merci rappresenta l'elemento principale di una prestazione di servizi unitaria ed è collegata ad un diritto d'uso di un determinato bene immobile o di una determinata parte di un bene immobile. Soltanto se sussistono questi requisiti, quindi, la prestazione è soggetta all'imposta nel luogo in cui si trova il deposito, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva Iva. Questa disposizione, che localizza la tassazione nel luogo dell'immobile, riferisce tale criterio speciale alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto l'utilizzo di un bene immobile determinato, l'esecuzione di lavori sullo stesso o la sua valutazione, nonché alle altre prestazioni espressamente menzionate nella disposizione stessa. Questo il parere depositato il 31 gennaio 2013 dall'avvocato generale presso la corte di giustizia Ue nel procedimento pregiudiziale C-155/12, promosso dai giudici polacchi per dirimere una controversia circa il criterio di localizzazione, agli effetti dell'Iva, delle prestazioni di servizi di stoccaggio delle merci, che includono il ricevimento delle merci in magazzino, la sistemazione sugli appositi scaffali, la custodia, l'imballaggio, il rilascio, lo scarico e il carico, e talvolta anche il reimballaggio in confezioni singole di materiali consegnati cumulativamente. L'amministrazione finanziaria aveva qualificato tali prestazioni come relative a beni immobili, soggette pertanto a Iva in Polonia, luogo del deposito, mentre l'impresa interessata riteneva trattarsi di prestazioni generiche, soggette a Iva nel paese dell'impresa committente. Nella sua analisi, l'avvocato ha osservato che per l'applicazione del criterio speciale dell'art. 47 della direttiva occorre un nesso sufficientemente diretto tra la prestazione e un bene immobile, nesso che sussiste quando la prestazione ha ad oggetto l'utilizzo di un bene immobile determinato, l'esecuzione di lavori sullo stesso o la sua valutazione, o quando essa è espressamente menzionata nella disposizione. Con riferimento allo stoccaggio di merci, l'avvocato si è quindi espresso nel senso sopra anticipato, ricordando che la medesima interpretazione è stata adottata quasi all'unanimità dal comitato Iva. In attesa della sentenza della Corte, si rammenta che la stessa soluzione è prevista nella proposta di regolamento approvata dalla commissione Ue il 18 dicembre 2012.