L'Iva esposta nella fattura relativa a un'operazione inesistente è dovuta dal soggetto che ha emesso la fattura, ma non è detraibile da parte di chi l'ha ricevuta. Questa asimmetria non contrasta con i principi comunitari e non ha natura sanzionatoria, essendo consentito al contribuente ripristinare la neutralità del tributo rettificando l'imposta indebitamente fatturata. Il fatto, poi, che l'amministrazione finanziaria non avesse rilevato l'inesistenza delle operazioni in occasione dell'accertamento effettuato nei confronti dell'emittente, non significa che avesse riconosciuto legittime le operazioni e non pregiudica, quindi, la contestazione del diritto alla detrazione nei confronti del destinatario. Tuttavia, se questa contestazione si fonda su evasioni o irregolarità commesse dal fornitore, o comunque «a monte» dell'operazione in relazione al quale il contribuente ha esercitato la detrazione, l'amministrazione deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che quest'ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva nel quadro di un'evasione dell'Iva. Questi i passaggi fondamentali che si colgono in due sentenze pronunciate dalla corte di giustizia Ue ieri, 31 gennaio 2013, nei procedimenti pregiudiziali C-642/11 e C-643/11, entrambi promossi dai giudici bulgari. Una delle questioni comuni sottoposte alla corte mirava a sapere se l'art. 203 della direttiva Iva si interpreta nel senso che l'imposta indicata in fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall'esistenza effettiva di un'operazione imponibile, e se dal solo fatto che l'amministrazione non abbia rettificato, in un avviso di accertamento all'emittente, questa imposta, si debba dedurre che l'amministrazione ha riconosciuto che la fattura corrispondeva a un'operazione reale. La corte ha risposto affermativamente alla prima domanda, mentre in relazione alla seconda ha chiarito che dal descritto comportamento dell'amministrazione non si può dedurre che essa abbia riconosciuto la genuinità della fattura. Su un'altra questione, la Corte ha dichiarato che i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto alla detrazione a causa dell'inesistenza di un'operazione imponibile, salvo l'onere probatorio dell'amministrazione sopra ricordato.