È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2131 del 29 gennaio 2013, ha chiarito come le spese di consulenza anche se altissime, si pensi quando è necessario ricorrere a un luminare, non stoppano il rimborso Irap.
In altri termini il professionista paga il tributo solo nel caso in cui il personale di cui sia avvale sia inserito nella sua organizzazione e non quando questo affida dei compiti a un consulente esterno.
Respingendo il ricorso dell'amministrazione finanziaria (a giudicare dal tenore della pronuncia che respinge il motivo, il dispositivo sembra soltanto frutto di un refuso), la sezione tributaria del Palazzaccio ha spiegato che «il ricorso al lavoro altrui può determinare l'assoggettamento ad Irap dell'attività professionale solo quando questo lavoro viene inserito nella struttura organizzativa cui è a capo il professionista». Nel caso sottoposta al vaglio del Collegio di legittimità, questo non risulta e non è neppure evidenziato nel ricorso, in cui, al contrario, si dà atto che i compensi costituivano il corrispettivo di lavoro autonomo. Infatti, «ai fini che qui rilevano la misura dei compensi corrisposti non è decisiva (si pensi all'ipotesi che si renda necessaria la consulenza di un «luminare» dai costi altissimi e che opera del tutto al di fuori della struttura del committente senza dunque assumere alcun rilievo ai fini dell'Irap)».
La pronuncia di ieri si incardina perfettamente nel filone giurisprudenziale inaugurato qualche mese fa dalla Cassazione che ha allentato la presa sull'Irap dei piccoli professionisti.
Dalla pronuncia secondo cui lo studio associato non paga necessariamente l'Irap (sentenza n. 22506), depositata poco prima di Natale, a quella più recente, la n. 309 del 9 gennaio, secondo cui ha diritto al rimborso l'avvocato che svolge attività per conto di uno studio associato anche se ha investito 10mila euro all'anno in beni strumentali, la pressione fiscale Irap sui piccoli professionisti sempre essere sempre inferiore.
Anche la Procura generale della Suprema corte aveva chiesto di respingere il ricorso dell'amministrazione finanziaria.
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