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L'atto di impugnazione del nuovo avvocato revoca i vecchi

L'atto di impugnazione del nuovo avvocato revoca i vecchi
La recente, e già discussa, sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, n. 12164 del 15 dicembre 2011 (depositata il 30 marzo 2012), ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale già esistente sotto l’abrogato codice Rocco, ha affermato il principio di diritto secondo cui “la nomina del terzo difensore di fiducia del’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori”.
È opportuno riassumere brevemente la normativa dettata dal legislatore a proposito del diritto alla difesa tecnica dell’imputato (e dell’indagato) e del suo diritto a farsi assistere da uno o più difensori di fiducia (in mancanza interviene, fin dal primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, la nomina di un difensore d’ufficio).
L’articolo 96 codice procedura penale riconosce all’imputato la possibilità di nominare fino ad un massimo di due difensori. Tale disposto, già presente all’interno del “vecchio codice di procedura penale” (che, anzi prevedeva la possibilità di nominare solo un difensore per la fase istruttoria e massimo due per il giudizio – articoli 125 e 125  codice procedura penale abrogato), ha come ratio la volontà del legislatore di mantenere equilibrate le parti processuali e nel contempo di non creare disparità tra chi ha la possibilità economica di mantenere più difensori e chi diversamente non può farsi carico di queste spese.
L’articolo 24 disposizioni di attuazione del codice procedura penale  afferma che la nomina di un difensore in esubero rispetto ai due consentiti deve considerarsi priva di effetto, fino a che la parte non abbia provveduto a revocare i precedenti
La norma, apparentemente chiara e precisa, ha sollevato però numerosi dubbi ed è stata altresì oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, fino alla sentenza delle Sezioni Unite in esame.
Argomento centrale e risolutivo della questione affrontata dalla sentenza delle Sezioni Unite Cassazione è il richiamo all’articolo 571 disposizioni di attuazione del codice procedura penale comma 3, quale chiave di volta della corretta interpretazione del sistema normativo regolante il mandato difensivo, il rapporto tra difensore di fiducia e imputato e la facoltà di nomina spettante all’imputato per il giudizio d’impugnazione.
La norma prevede, invero, che l’impugnazione possa essere proposta dal difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero dal difensore nominato a tal fine. Interpretando il disposto dell’articolo 571 in relazione all’articolo 24  disposizioni di attuazione, i Supremi giudici hanno ritenuto di ravvisare, nel caso di nomina di un terzo difensore per proporre l’atto d’appello, un’ipotesi di revoca tacita di entrambi i precedenti difensori, salvaguardando, in questo modo il principio del favor impugnationis.
Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui all’articolo 24 disposizioni di attuazione del codice procedura penale non è riferibile alla nomina del difensore per il giudizio di cassazione, per il quale il problema esaminato non si pone.

Avv. Domenico Margariti

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