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E' reato l'account con nome altrui

E' reato l'account con nome altrui
Configura il “reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese”.
Lo ha statuito la III Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12479/12, interessata del caso a seguito dell’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma del 17 novembre 2010, che aveva parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’articolo 494 codice penale – così diversamente qualificato il fatto di cui all’imputazione originaria – per avere, in concorso con altro soggetto e senza il consenso dell’interessata, al fine di trarne profitto o di procurare a quest’ultima un danno, utilizzato i dati anagrafici di una donna, aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica e facendo, così, ricadere sull’inconsapevole intestataria le morosità nei pagamenti di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete.
L’uomo, infatti, per partecipare a delle aste on-line, usava uno pseudonimo che non corrispondeva alla sua reale identità ma a quello di una donna, inconsapevole intestataria dell’email e delle morosità per i pagamenti dei beni acquistati partecipando alle suddette aste in rete.
La Suprema Corte ha, appunto, rilevato che “la partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti”.
Il che è del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “integra il reato di sostituzione di persona (articolo 494 codice penale), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Sez. V 8 novembre 2007, n. 46674, Rv. 238504)”.
Nel caso di specie – prosegue la Corte - è “pacifico che l’imputato avesse utilizzato i dati anagrafici di una donna aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica, facendo, cosi, ricadere sull’inconsapevole intestataria, e non su se stesso, le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete”.
La Corte di Cassazione ha tuttavia accolto uno dei motivi di doglianza del ricorrente, annullando senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, limitatamente alla sanzione sostitutiva. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata – rilevano gli ermellini – “la pena pecuniaria irrogata in sostituzione di quella detentiva è stata calcolata in base al disposto dell’articolo 135 codice penale, nel testo vigente a seguito della modifica apportata dall’articolo 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009; e, dunque, sulla base della somma giornaliera di € 250,00. Come correttamente osservato dal ricorrente, il fatto contestato è del febbraio 2005, data precedente all’entrata in vigore di detta modifica”.
Di qui la necessità di applicazione del criterio di ragguaglio previgente, in ragione di € 38,00 al giorno.

Avv. Cristina Rastelli

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