
Con la sentenza n. 2059 del 14 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha statuito che l’abbandono del tetto coniugale, senza un giustificato motivo, comporta automaticamente l’addebito della separazione.
Nella fattispecie, la questione al vaglio della Corte riguardava un marito che aveva lasciato moglie e figlia, all’improvviso, per andare a vivere con una nuova compagna.
Secondo i Giudici Supremi, tale comportamento costituisce una violazione particolarmente grave che, da sola, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, inoltre, “circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile”.
La Corte precisa che, normalmente, spetta alla parte che chiede l’addebito l’onere di dimostrare “sia la contrarietà del comportamento ai doveri che derivano dal matrimonio” e sia che tali comportamenti sono la ragione che hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.
Tuttavia, laddove la ragione dell’addebito è data dall’infedeltà, questo comportamento, se provato, “fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile”.
Nessuna ulteriore prova viene richiesta alla parte che richiede l’addebito per infedeltà.
Tale regola viene però meno, sostiene la Corte, nel momento in cui la parte contro la quale è stata avanzata domanda di addebito per infedeltà dà prova che la crisi coniugale era già preesistente al fatto.
Alla base della domanda di addebito, infatti, deve sussistere un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Se la crisi coniugale non è la conseguenza dell’infedeltà la domanda di addebito non potrà essere accolta.
Nella fattispecie però, è stato accertato che il marito aveva abbandonato la casa coniugale già anni prima dell’inizio della causa di separazione per andare a vivere con una nuova compagna.
In tal modo il marito non ha solo violato l’obbligo della coabitazione (articolo 143 codice civile) e l’obbligo dell’assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge (articolo 146 codice civile), ma in particolare ha abbandonato il tetto coniugale che, nel codice civile e nella giurisprudenza, ha acquisito una considerazione speciale nella valutazione delle condizioni della separazione posto che un comportamento di tal genere è stato determinato da una scelta volontaria, unilaterale e definitiva del marito.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che l’abbandono volontario e definitivo della casa coniugale senza aver proposto domanda di separazione personale è circostanza sufficiente a provare l’intollerabilità della convivenza. Graverà sulla parte che ha abbandonato il tetto coniugale dare prova che detto comportamento fosse giustificato da una situazione preesistente alla sua decisione.
Senza tale giustificazione, tuttavia, l’abbandono del tetto coniugale è un comportamento così grave da essere sufficiente a giustificare l’addebito.
I coniugi, pertanto, devono sapere che in mancanza di un giustificato motivo, abbandonare il tetto coniugale può essere molto pericoloso, al pari di un tradimento.
Avv. Monica Mores