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di Centro Studi L&P del 24/01/2012

Il decreto Salva Italia non salva i professionisti

Il decreto Salva Italia non salva i professionisti
È ormai a tutti più che noto che nel neo decreto, approvato lo scorso venerdì, posto d’onore è stato riservato alla riforma dei servizi professionali.
Le modalità di quantificazione dei corrispettivi dovuti relativamente all’esercizio di una prestazione professionale, l’obbligo di presentazione dei preventivi da parte del professionista, nonché la possibilità di effettuare il tirocinio presso le Università scrivono un nuovo capitolo dedicato interamente ai servizi professionali che già dal suo ingresso presta il fianco a numerose critiche.
Guardiamolo nel dettaglio.
L’articolo 9 del decreto, al primo comma, statuisce inequivocabilmente che "sono abrogate tutte le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema monistico".
Ebbene, il citato comma, con lo scopo di assicurare maggiore trasparenza nei rapporti tra il professionista e il cliente, rimette esclusivamente alle parti la libera contrattazione del compenso.
La ratio di fondo della norma, infatti, è quella di sviluppare, mediante il blocco del “controllo” normativo sulle tariffe professionali, la concorrenza tra gli operatori di settore, stimolando in tal modo la competitività.
Disciplinata sempre dall’articolo 9 del decreto è la determinazione e presentazione al cliente del preventivo di spesa.
Infatti, in un’ottica di trasparenza quale ratio di fondo della normativa, si prevede l’obbligo di informazione a carico del professionista, per cui l’operatore deve presentare al cliente il preventivo della prestazione richiesta. Detto preventivo, pattuito in forma scritta e propedeutico alla firma del mandato, deve contenere, riprendendo la lettera della norma, "tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale".
Il patto scritto è ovviamente vincolante per il professionista che deve rendere obbligatoriamente noto al cliente il grado di complessità del servizio, fornendo nella medesima sede tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla fine del mandato.
Necessita precisare che quanto previsto nel disposto normativo costituisce obbligo deontologico a carico del professionista: da qui, l’eventuale omissione o rifiuto di presentare detto atto scritto (che conterrà anche gli estremi della copertura assicurativa) costituirà illecito disciplinare.
Chiude l’articolo l’obbligo rivolto ai redattori dei codici deontologici di uniformarsi alle nuove disposizioni entro i 90 giorni a partire dall’entrata in vigore del decreto.
Altro intervento di notevole impatto, infine, è quello che prevede la possibilità di svolgere, contestualmente all’ultimo biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, il tirocinio formativo propedeutico all’iscrizione nei relativi Albi Professionali presso l’Università senza che vi sia una convenzione fra Consiglio Provinciale e Ateneo. L’obiettivo è chiaro nel suo intento: anticipare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Al momento, viste le proteste da parte degli avvocati, non si può certo affermare che il neo decreto sia stato accolto con entusiasmo, considerato che sono stati già proclamati 7 giorni di sciopero nonché numerosi sit in davanti alle sedi governative e parlamentari per una misura che già agli esordi è stata definita “scandalosa”.

Centro studi L&P
Loconte & Partners Studio Legale e Tributario

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