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Genitori inadeguati e affidamento interfamiliare

Genitori inadeguati e affidamento interfamiliare
Con l'introduzione della legge n. 54/2006 si è sentito spesso discutere su questioni inerenti l'affidamento della prole, concentrando l'attenzione su quello che accade quando il rapporto tra i genitori va in crisi. In questa ipotesi sono stati previsti dal legislatore due tipi di affidamento: quello condiviso, in via prioritaria, e quello esclusivo, in via residuale.
Nel primo caso i figli restano affidati ad entrambi i genitori, nel secondo caso ad uno solo di essi, ferma restando in ogni caso la necessità che le decisioni fondamentali riguardanti il minore vadano prese sempre di comune accordo tra i genitori, ovvero dal Tribunale in caso del persistere di un eventuale disaccordo tra loro.
Cosa accade, però, quando i genitori si rivelino entrambi inadeguati al proprio ruolo genitoriale, ovvero quando questa inadeguatezza riguardi l'unico genitore superstite?
L'articolo 333 codice civile stabilisce che qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori non sia tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza dalla patria potestà, ma sia comunque pregiudizievole per la prole, spetta al Giudice, valutate le circostanze, il dovere di intervenire adottando tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla tutela della prole, come - ad esempio - l'allontanamento dal genitore o l'affido temporaneo del minore a terzi.
La competenza a decidere spetta al Tribunale per i minorenni che, anche in pendenza di un giudizio di separazione o divorzio, può sempre essere adito dall'altro genitore, dai parenti o dal Pubblico Ministero, al fine di tutelare il minore nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 330 codice civile (decadenza dalla patria potestà) e 333 codice civile (condotta del genitore pregiudizievole ai figli).
Nei casi in cui entrambi i genitori, ovvero l'unico genitore superstite, risultino anche temporaneamente inadeguati allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, oppure abbiano attuato o possano attuare condotte idonee ad arrecare grave pregiudizio alla prole, si è propeso per l'affidamento interfamiliare, ossia ai membri della cosiddetta "famiglia allargata", come ad esempio i nonni e gli zii.
Tale scelta, giudicata prioritaria dalle Corti, si è imposta per ovvi motivi, primo tra tutti quello di evitare al minore, oltre al trauma conseguente all'allontanamento dai genitori, quello di vedersi totalmente estraniato dal contesto familiare in cui è cresciuto.
Condizione imprescindibile per questo tipo di affidamento è la comprovata adeguatezza del familiare prescelto ad essere investito di tale ruolo e delle conseguenti responsabilità.
Il familiare affidatario dovrà quindi dimostrare, sotto ogni profilo (fisico, psicologico e materiale), la propria idoneità a soddisfare le esigenze del minore e a salvaguardare il suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.
Il familiare eventualmente affidatario, in ragione del legame di parentele che lo lega ad uno dei genitori del minore, dovrà inoltre offrire prova della propria capacità di superare eventuali condizionamenti nell'esclusivo e superiore interesse del minore.
Negli sfortunati casi in cui nessun membro della famiglia "allargata" possegga le qualità richieste per essere ritenuto idoneo all'affidamento temporaneo, si opterà per l'affido eterofamiliare del minore, in istituti di assistenza pubblici o privati, in case famiglia, in comunità familiari, o presso soggetti terzi (privati o pubblici), secondo quanto disposto dalla legge n. 184/83, i cui dettami sono stati predisposti dal legislatore con l'unico intento di garantire al minore la possibilità di crescere in uno ambiente il più possibile riconducibile ad un contesto familiare.

Dott.ssa Laura Bertani
ACCMS Studio Legale

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