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La ristrutturazione dei debiti dei consumatori e delle piccole medie imprese

La ristrutturazione dei debiti dei consumatori e delle piccole medie imprese
Tra le novità contenute nello schema di decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 16.12.2011 si devono segnalare le disposizioni in materia di composizione della crisi da sovra indebitamento.
La nuova disciplina è diretta a porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento in cui si possono trovare consumatori e piccole medie imprese non assoggettabili alle procedure concorsuali e nei confronti delle quali sono esperibili unicamente le azioni esecutive individuali.
La legge fallimentare non trova infatti applicazione per gli imprenditori che nei tre esercizi antecedenti all’istanza di fallimento hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 e ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 e, infine, che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Si introduce quindi un meccanismo di estinzione di tutte le obbligazioni del soggetto sovra indebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti.
Tale procedura prevede il controllo in sede giudiziale e l’intervento di un organismo di composizione della crisi. Quest’ultimo composto da professionisti in possesso di adeguata preparazione favorisce la definizione dell’accordo e ne persegue l’attuazione.
I consumatori e le piccole medie imprese potranno, quindi, formulare una proposta di accordo diretta a ristrutturare i debiti e a soddisfare i creditori che dovrà essere presentata innanzi al Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale e accompagnata dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dell’attestazione sull’affidabilità del piano.
Il Giudice, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di legge, fisserà udienza a cui dovranno partecipare anche i creditori e in tale sede disporrà inoltre che, per non oltre 120 giorni, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda.
I creditori, poi, trasmetteranno dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta all’organismo di composizione della crisi, il quale a sua volta invierà ai creditori una relazione sui consensi espressi e al Giudice anche un’attestazione relativa alla fattibilità del piano.
Ai fini dell’omologazione da parte del Giudice è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti nell’ipotesi in cui il soggetto sovra indebitato sia una piccola media impresa ovvero 50% nel caso si tratti di consumatore.
L’eventuali difficoltà che dovessero sorgere nell’esecuzione dell’accordo sono risolte dall’organismo di composizione della lite.
Nel complesso, quindi, le norme introducono per la prima volta nel nostro ordinamento una procedura di concordato per i debiti contratti da soggetti in crisi non assoggettabili alle consuete procedure concorsuali.

Avv. Laura Durello
ACLaw – Ceccon & Associati

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