
Al fideiussore di un’azienda non è applicabile la disciplina del Codice del Consumo in materia di clausole vessatorie. Questo ha stabilito, in pieno accordo con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, una recente sentenza della Cassazione, la n. 25212 del 29.11.2011, con riferimento a un caso di una persona fisica, fideiussore di un contratto di leasing stipulato da una società.
Al fine di poter applicare la normativa consumeristica vi deve essere “un consumatore”, ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Lo scopo della normativa relativa ai contratti del consumatore è la tutela della persona fisica in virtù della fisiologica sperequazione dei suoi poteri contrattuali riferiti a quelli del professionista, parte contrattuale più forte e avveduta. Tale diversità di posizioni giustifica la diversità di tutela.
Ora, nel caso del contratto di fideiussione, la causa dello stesso è quella di garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui e pertanto deve ritenersi applicabile la disciplina del Codice del Consumo solo quando la fideiussione garantisce un contratto del consumatore, in considerazione dello scopo economico unitario cui volgono i due contratti.
Se dunque il contratto di fideiussione è concluso da una persona fisica a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale, come ad esempio una società, viene esclusa la tutela della normativa consumeristica in quanto la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore- persona fisica ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.
Una delle caratteristiche essenziali dell’obbligazione fideiussoria è l’accessorietà, vale a dire che la garanzia personale prestata è subordinata al debito principale cui accede. Ciò comporta che i due distinti negozi posti in essere dalle parti, pur conservando la loro individualità, siano obiettivamente unificati da un nesso di interdipendenza che per volontà del legislatore è tale da determinare che ogni vicenda del contratto principale si comunica al contratto subordinato (fideiussione).
In presenza dunque di un contratto fideiussorio è all’obbligazione garantita, stante l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore, che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore.
Al fine di poter applicare la normativa consumeristica vi deve essere “un consumatore”, ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Lo scopo della normativa relativa ai contratti del consumatore è la tutela della persona fisica in virtù della fisiologica sperequazione dei suoi poteri contrattuali riferiti a quelli del professionista, parte contrattuale più forte e avveduta. Tale diversità di posizioni giustifica la diversità di tutela.
Ora, nel caso del contratto di fideiussione, la causa dello stesso è quella di garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui e pertanto deve ritenersi applicabile la disciplina del Codice del Consumo solo quando la fideiussione garantisce un contratto del consumatore, in considerazione dello scopo economico unitario cui volgono i due contratti.
Se dunque il contratto di fideiussione è concluso da una persona fisica a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale, come ad esempio una società, viene esclusa la tutela della normativa consumeristica in quanto la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore- persona fisica ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.
Una delle caratteristiche essenziali dell’obbligazione fideiussoria è l’accessorietà, vale a dire che la garanzia personale prestata è subordinata al debito principale cui accede. Ciò comporta che i due distinti negozi posti in essere dalle parti, pur conservando la loro individualità, siano obiettivamente unificati da un nesso di interdipendenza che per volontà del legislatore è tale da determinare che ogni vicenda del contratto principale si comunica al contratto subordinato (fideiussione).
In presenza dunque di un contratto fideiussorio è all’obbligazione garantita, stante l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore, che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore.
Avv. Fabio Benatti
Studio Legale Avvocato Fabio Benatti