Il decreto legge n. 198/2011 del 6 luglio 2011 ha introdotto negli articoli 23 commi da 12 a 15 la possibilità di versare un’imposta sostitutiva al fine di affrancare, totalmente o in parte, i valori relativi a marchi d’impresa, avviamenti e altre attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato anziché nel bilancio d’esercizio e che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel proprio bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. Questo in deroga ai principi generali che stanno alla base del sistema tributario italiano il quale si fonda sulla derivazione dell’imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d’esercizio.
Con provvedimento del 22 novembre 2011 l’Agenzia delle Entrate, a pochi giorni dalla scadenza per il pagamento dell’imposta sostitutiva, ha fissato le modalità e i tempi per l’affrancamento dei marchi d’impresa, degli avviamenti e delle attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato.
In sintesi il provvedimento stabilisce quanto segue:
Con provvedimento del 22 novembre 2011 l’Agenzia delle Entrate, a pochi giorni dalla scadenza per il pagamento dell’imposta sostitutiva, ha fissato le modalità e i tempi per l’affrancamento dei marchi d’impresa, degli avviamenti e delle attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato.
In sintesi il provvedimento stabilisce quanto segue:
- la scadenza del pagamento dell’imposta sostitutiva è il 30 novembre 2011;
- il pagamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione e senza compensazione;
- l’opportunità è rivolta a società capitali, società di persone ed enti non commerciali;
- le regole per la determinazione della base imponibile;
- l’opzione è fruibile da tutti i conferenti incorporanti, beneficiari, eccetera che fanno parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio in corso al 31.12.2010, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
- la deduzione delle quote di ammortamento del valore affrancato può essere effettuata in un minimo di 10 anni indipendentemente dall’imputazione a conto economico, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 (per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare gli effetti saranno dal 2013).
Dott.ssa Francesca Benassi
Studio Davoli e Benassi