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I capitali italiani in Svizzera: quale futuro

I capitali italiani in Svizzera: quale futuro
Fra i provvedimenti allo studio del governo italiano vi è la stipula di un accordo bilaterale con la Confederazione Elvetica per la tassazione dei capitali detenuti in Svizzera da soggetti fiscalmente residenti in Italia e non dichiarati al fisco italiano.
La firma di un accordo di tale natura sembra probabile sia perché il gettito stimato potrebbe essere rilevante (si parla di alcuni miliardi di euro), sia perché si tratterebbe di replicare il contenuto di accordi già stipulati dalla Svizzera con Germania e Regno Unito (cosiddetto piano Rubik).
A tali accordi si può quindi fare riferimento per immaginare lo scenario davanti al quale potrebbero trovarsi nel prossimo futuro gli italiani titolari di conti in Svizzera.
Sulla base delle notizie disponibili, questi i punti principali dell’accordo con il Regno Unito, firmato in data 6 ottobre 2011.
I contribuenti inglesi che detenevano capitali in Svizzera alla data del 31 dicembre 2010 e li deterranno, in tutto o in parte, trascorsi 5 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo (che avverrà presumibilmente l'1 gennaio 2013), dovranno comunicare alla banca svizzera depositaria se intendono regolarizzare la propria posizione fiscale assolvendo la cosiddetta “imposta liberatoria” per il passato ovvero essere “denunciati” al fisco inglese dalla stessa banca depositaria.
In caso di “spontanea” adesione del cliente al pagamento dell’imposta liberatoria o di mancata comunicazione da parte dello stesso di alcuna opzione, la banca depositaria provvederà alla liquidazione dell’imposta liberatoria e al suo versamento in forma anonima al fisco inglese. In questo modo il segreto bancario sarebbe preservato e il cliente inglese avrebbe estinto le violazioni fiscali commesse nei periodi d'imposta precedenti l'anno di entrata in vigore dell'accordo.
Non è ancora chiaro il criterio di calcolo dell’imposta liberatoria. L’aliquota indicata nell’accordo è pari al 34% anche se l’associazione delle banche svizzere ha stimato che l’imposizione effettiva dovrebbe essere compresa fra il 20% e il 25% del patrimonio.
Sempre in caso di scelta del cliente di regolarizzare la propria posizione fiscale, l’imposizione dovuta nel Regno Unito sui capitali detenuti in Svizzera per gli esercizi successivi all’entrata in vigore dell’accordo sarà prelevata dalla banca depositaria e versata al fisco inglese in forma anonima.
La Svizzera si è impegnata ad un pagamento anticipato di cinquecento milioni di franchi svizzeri in favore delle autorità inglesi a dimostrazione della volontà di applicare seriamente e di mettere in pratica lo spirito e la lettera dell’accordo.
E’ infine interessante notare che la Svizzera si è assunta l’impegno di comunicare alle autorità inglesi l’elenco dei paesi verso i quali saranno bonificati o trasferiti i capitali detenuti dai clienti inglesi nel periodo compreso fra la data di firma dell’accordo (6 ottobre 2011) e il quinto mese successivo all’entrata in vigore dello stesso.
La direzione imboccata dalla Svizzera è chiara: limitare l’apertura di depositi non dichiarati al fisco del paese di residenza del depositante; dialogare con gli stati UE per garantire la tassazione dei capitali detenuti in Svizzera.
A quando la firma dell’accordo con l’Italia?

Avv. Giovanni Leoni
Orrick, Herrongton & Sutcliffe

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