
Con direttiva 14/2011 del 22/12/2011 il Ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, prevedeva con decorrenza dal 1° gennaio 2012 che gli Uffici Pubblici nel richiedere certificati ai cittadini avessero solamente due possibilità: acquisire d’ufficio dati e informazioni sui cittadini e contribuenti o accogliere le autocertificazioni prodotte dai medesimi, in ogni caso alle PA non è più permesso di richiedere certificati.
Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione, in difetto di acquisizione d’ufficio, dovesse continuare a richiedere tali certificati si potrebbe contestare una ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio, “abuso del diritto”.
Invero tale disposizione era già stata prevista dall’articolo 18 della Legge sul procedimento amministrativo, N. 241/1990, Capo IV, Semplificazione dell’azione amministrativa rubricato come “Autocertificazione” che prevedeva che i dati ed informazioni di cui l’amministrazione finanziaria nel suo complesso ne è già in possesso non possono essere da questa nuovamente richiesti.
A rafforzare quanto disposto l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, prevede che le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati che siano già in loro possesso.
Da rilevare inoltre che anche lo Statuto del Contribuente di cui alla legge 212 del 27/07/2000, prevedeva il rispetto delle procedure precedentemente descritte.
Altresì con la legge di stabilità 2012, N. 183/2011, il precedente Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, aveva ribadito il concetto reso operativo dall’attuale Ministro in carica.
Come si può notare il problema era stato affrontato nei decenni precedenti ma era stato nel contempo completamente disatteso negli aspetti operativi da parte della Pubblica Amministrazione.
A titolo esemplificativo si indicano alcuni certificati non più richiedibili ai cittadini, quali:
Le amministrazioni certificanti dovranno pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale le misure organizzative adottate al fine di garantire una efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati.
Allo stato dell’arte risulta operativamente e praticamente impossibile il rispetto di tali procedure da parte di alcune amministrazioni, in quanto le medesime risulterebbero prive degli opportuni adeguamenti telematici per poter far fronte alle vigenti disposizioni legislative.
Si consiglia comunque, vista anche l’esperienza storica, di informarsi presso le singole amministrazioni della operatività delle procedure sopra indicate, al fine di non incorrere in estenuanti ed onerosi contenzioni con le medesime.
Dott. Roberto Fedegari