
Il censimento generale della popolazione e delle abitazioni è una delle principali rilevazioni dell'Istat.
Consente di raccogliere informazioni sia sulla popolazione residente, rilevando vari caratteri statistici, sia su quella occasionalmente presente nel Paese, rilevando solo informazioni sommarie.
Il censimento della popolazione si effettua in Italia ogni 10 anni, nell'anno che termina con 1.
La compilazione e la restituzione del questionario sono obbligatorie (articolo 7 decreto legislativo 322/1989), infatti è fatto obbligo a tutte le amministrazioni,
enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche,
rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.
In tale obbligo non rientrano però i dati di carattere personale relativi all’origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino, questi dati infatti posso essere inseriti o meno a discrezione del soggetto.
Coloro i quali, richiesti tali dati e notizie non li forniscano, ovvero li forniscono errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura che va da un minimo di € 206,00 ad un massimo € 5.164,00 a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche e l’eventuale cancellazione dai registri della popolazione residente da parte dell’Ufficio Anagrafe.
L’accertamento delle violazioni, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è
effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale (ad esempio: gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni, gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; gli uffici di statistica delle province; gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali; gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) i quali sono
venuti a conoscenza della violazione.
Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, trasmette il rapporto al prefetto della provincia, il quale procede nel richiedere la sanzione al soggetto interessato.
Dell’apertura del procedimento è data comunicazione all’Istat.
Dott. Alessio Franco