
In merito ai cartellini marcatempo la Cassazione conferma la sussistenza di un ingiusto profitto, a danno dell'azienda, quando le registrazioni fuori sede consentono al lavoratore di beneficiare di compenso straordinario. Con la sentenza n. 38 del 4 gennaio 2011 la Corte conferma il reato di truffa per un'impiegata ASL che timbrato il cartellino in luogo diverso da quello di lavoro senza autorizzazione. Alla base della motivazione il principio di diritto secondo cui "la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili". Nello specifico i giudici di legittimità, affermando che "la timbratura in altro luogo implica l'attestazione della continuità della prestazione, rispetto alla quale non vi era alcuna possibilità di controllo, essendo l’imputata uscita", annullano la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
a cura della Redazione