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di Avv. Domenico Margariti del 20/10/2011

San Raffaele e la richiesta di concordato

San Raffaele e la richiesta di concordato
Come noto la Holding che gestisce l’azienda sanitaria cui fa capo l’ospedale San Raffaele, fondato da Don Luigi Verzè, è in stato di crisi, avendo raggiunto un debito pari a circa 1.500 milioni.
A fronte di una richiesta di fallimento da parte della Procura di Milano, il percorso di salvataggio intrapreso dai legali della struttura sanitaria ha come obiettivo la richiesta di concordato (già depositata) e di cui si attende l’esito da parte del giudice fallimentare.
Il vero snodo per il recupero della struttura ospedaliera è ottenere il consenso dei creditori della stessa, le banche in primis, e l’assemblea dei creditori poi che, con una maggioranza che per legge dovrà essere di almeno i tre quarti, avrà in merito l’ultima parola.
Solo a queste condizioni, in caso di esito positivo, il Tribunale emetterà sentenza di omologazione.
Le procedure concorsuali cosiddette alternative o minori sono particolari procedure giudiziali che, nel caso di insolvenza da parte dell’imprenditore, sottopongono ad esecuzione coattiva l’intero patrimonio dell’impresa, consentendo di evitare le rigide conseguenze connesse all’adozione della procedura fallimentare.
Tra queste, troviamo il cosiddetto "concordato preventivo", un accordo giudiziale, approvato dai creditori, con il quale questi ultimi e il debitore concordano le modalità di estinzione delle obbligazioni contratte. 
La disciplina del concordato preventivo, prevista dall’articolo 160 e ss della legge fallimentare, è stata largamente ridisegnata dal decreto legislativo 35/2005, convertito in legge 80/2005, e dal cosidetto. "decreto correttivo" del 2007, tutti aventi l’obiettivo di snellire la materia, rendendo più semplice il ricorso a questo strumento di risanamento.
In particolare, i presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato investono profili soggettivi e oggettivi, entrambi disciplinati dall’articolo 160 legge fallimentare così come modificato: dal punto di vista soggettivo, occorre che l’istante sia imprenditore commerciale e che versi in stato di crisi o in stato di insolvenza; secondo quanto invece previsto dal secondo profilo, occorre che l’imprenditore proponga ai creditori un piano di risanamento della propria esposizione debitoria attraverso o “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito” oppure “l’attribuzione di attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore”. Inoltre, al fine di semplificare e rendere più snella l’iter procedurale lo stesso articolo dispone “la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei”, nonché “trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.
L’iter procedurale viene attivato dal debitore, il quale propone al Tribunale la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il decreto legislativo 169/2007, apportando modifiche sostanziali alla procedura, ha introdotto la possibilità del Tribunale, qualora accerti qualche problema nella redazione del piano riguardo ai requisiti di ammissibilità, di poter concedere al debitore un termine, non superiore a 15 giorni, per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, dopo aver valutato l’ammissibilità della domanda, se accerta l’insussistenza dei presupposti, respinge la proposta e dichiara con separata sentenza il fallimento, qualora vi siano le condizioni di insolvenza. Se invece la proposta riceve l’approvazione da parte dalla maggioranza prescritta viene aperto il giudizio di omologazione del concordato che si conclude con decreto motivato.
Per quanto riguarda gli effetti del concordato omologato è bene precisare che: il debitore conserva sia l’amministrazione dei suoi beni che la capacità processuale, esercitando l’impresa sotto la vigilanza di un commissario giudiziale; può compiere tutti gli atti relativi alla gestione dell’impresa, anche se per quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice delegato; i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore, né acquistare diritti di prelazione; infine, i contratti in corso di esecuzione, a differenza di quanto accade in caso di fallimento, mantengono la loro efficacia.

Avv. Domenico Margariti

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