
La legge 111 del 15.07.2011 di conversione del decreto legge 06.07.2011 n. 98 introduce la possibilità, all’articolo 23 comma 23, di procedere alla sanatoria della mancata dichiarazione di cessazione attività.
In particolare, i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiamo tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, possono procedere alla regolarizzazione della posizione effettuando un versamento mediante modello F24 pari a euro 129 entro il 04.10.2011, codice tributo 8110.
E’ di estrema importanza la corretta compilazione del modello di pagamento in ogni parte; la chiusura della partita Iva, infatti, viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento, confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo.
La cessazione verrà effettuata al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente sul modello di pagamento.
Non sono posti ulteriori adempimenti a carico del contribuente, in particolare non è richiesta la presentazione della copia di pagamento agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, né la presentazione della dichiarazione di cessazione attività mediante i modelli AA7/10 o AA9/10.
Si precisa infine che per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato alcuna attività e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di cessazione dell’attività indicato sul modello di pagamento.
Con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e dei redditi a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività.
Dott.ssa Paola Saldi
Network & Knowledge S.I. SpA
Mario
21/10/2025 08:42:27
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Grazie
Stefano
21/10/2025 08:42:27
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Gigi
21/10/2025 08:42:27
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Filippo
21/10/2025 08:42:27
Tutto chiaro.
Aspetto il prossimo articolo...
Valentina
21/10/2025 08:42:27
Ottimo articolo, chiaro ed esaustivo
Massimo
21/10/2025 08:42:27
Bravissima.
Valeria
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Fabio
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Francesco
21/10/2025 08:42:27
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Maurizio
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Andrea
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Federica
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Enrico
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Era quello che finalmente volevamo sapere sull'argomento! Grazie per la precisione e competenza.
Dario
21/10/2025 08:42:27
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Diego
21/10/2025 08:42:27
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