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I diritti del turista nel nuovo Codice del Turismo

del 05/09/2011

I diritti del turista nel nuovo Codice del Turismo

Con il decreto legislativo n. 79 del 23.05.2011 è entrato in vigore, a far tempo dal 21 giugno 2011, il Codice del Turismo, che abroga e riunisce le leggi precedentemente emanate nel settore.
Fra le novità principali vi è la possibilità da parte del consumatore, nell’ambito di un pacchetto turistico, di vedersi riconosciuto sul piano giuridico il danno da vacanza rovinata.
Per pacchetto turistico si intende un viaggio, una vacanza, una crociera o un circuito tutto compreso venduto o offerto in vendita ad un prezzo forfettario e risultante dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi:

  1. trasporto;
  2. alloggio;
  3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio.

Il danno da vacanza rovinata, prima riconosciuto solo dalla giurisprudenza, nel nuovo Codice del Turismo diventa oggetto di uno specifico articolo (articolo 47), ove questo tipo di danno non patrimoniale viene correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. La nuova previsione di legge ha, però, limitato il risarcimento ai casi di inadempimento di non scarsa importanza.
Le responsabilità del mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel contratto possono ricadere sia sul venditore sia sull’organizzatore, a meno che questi non dimostrino che le prestazioni siano divenute impossibili per cause non imputabili.
Il tour operator o organizzatore risponde degli inadempimenti relativi alla qualità dei servizi, anche se causati dai fornitori da lui scelti (compagnie aeree, albergatori, eccetera), nei confronti dei quali può rivalersi, una volta risarcito il turista; l’agenzia viaggi o venditore è responsabile in quanto mandatario e quindi per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista.
Una volta verificata e documentata l’inadempienza magari con fotografie, filmati, raccolta di testimonianze di altri turisti, il consumatore deve presentare un reclamo al fine di richiedere il risarcimento dei danni.
E’ importante che la contestazione sia fatta già nel luogo di villeggiatura al fine di consentire all’organizzatore o al suo rappresentante locale di porre rimedio, se possibile, ai disservizi.
Il consumatore, tornato a casa dalla vacanza, deve inviare, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, lettera di reclamo con raccomandata a/r all’organizzatore o all’intermediario.
Il turista può richiedere il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al prezzo o parte del prezzo del viaggio in caso di mancata o parziale fruizione della vacanza, nonchè del danno non patrimoniale da vacanza rovinata consistente nel disagio psico-fisico derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico.
Quanto alle controversie, il nuovo Codice del Turismo stabilisce che il tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo se previsto da apposita clausola contrattuale specificatamente approvata dal turista; in ogni caso il consumatore potrà avvalersi della possibilità di comporre la lite con le diverse forme di mediazione su base volontaria (ad esempio utilizzando procedure di negoziazione paritetica o di conciliazione innanzi alle commissioni per la risoluzione delle controversie fra imprese e consumatori), prima di rivolgersi al Giudice (articolo 67).

Avv. Fabio Benatti
Studio Legale Avvocato Fabio Benatti

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COMMENTI

Anna T.

19/04/2024 05:52:34

Meno male, una novità importante. E speriamo che d'ora in poi diminuiscano le fregature!

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