
La Corte di cassazione ha legittimato l'operato dei giudici di appello che hanno ammesso la condanna penale comminata a un imputato in base alle dichiarazioni di un testimone, non identificato.
La decisione si basa però sul presupposto che le dichiarazioni siano state raccolte dall'agente di polizia in una situazione di straordinaria urgenza e che siano state rese da una persona ben determinata, quindi che non siano voci generiche.
Di conseguenza in questa particolare circostanza non sussiste la violazione dell'articolo 195 del codice di procedura penale, per il quale è vietato utilizzare in sede di testimonianza indiretta dichiarazioni di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia, quando la dichiarazione narrativa sia stata acquisita dall'agente in una situazione operativa straordinaria.
a cura della Redazione