
Avere una relazione extraconiugale non comporta automaticamente l’addebito della separazione, ma è necessario provare il nesso causale tra la relazione adulterina e la crisi matrimoniale. Lo ribadisce la Cassazione (sentenza n.25560/2010) secondo cui "il presupposto dell’addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico". Il comportamento del coniuge adulterino è sicuramente per i giudici "lesivo degli obblighi coniugali ma privo di efficacia causale nel provocare l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni”.
a cura della Redazione