
Ribadita l’impossibilità per due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio in Italia con l’ordinanza del n. 4 del 2011 della Corte costituzionale secondo cui non sarebbe possibile celebrare questo genere di unioni. La questione di legittimità era stata sollevata dal tribunale di Ferrara in merito agli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231 del codice civile nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, che avrebbero violato i principi degli artt. 2, 3 e 29, comma 1 della Costituzione. Nel dettaglio si rilevava come mentre il o la transgender, che subisce un’operazione e dopo la sentenza di rettificazione di sesso sui registri anagrafici, può contrarre matrimonio, l’omosessuale non può ancora farlo. Per questo, “non appare giustificata la discriminazione tra coloro che hanno un naturale orientamento psichico che li spinge ad una unione omosessuale, e non vogliono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, né ottenere la rettificazione anagrafica per conseguire un’attribuzione di sesso contraria al sesso biologico, ai quali è precluso il matrimonio, e i transessuali, che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare. (…) La parità di diritti per i cittadini omosessuali potrà dirsi realizzata soltanto se sarà loro consentito di scegliere di regolare la propria vita e i propri rapporti giuridici e patrimoniali optando fra le stesse alternative che sono a disposizione dei cittadini transessuali ed eterosessuali”.
La Corte non ha però voluto discostarsi dalle due precedenti sentenze in materia, la n. 138/2010 e 276/2010, peraltro basate sugli stessi motivi, ritenendo la questione inammissibile. Nella sentenza si rileva come “l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché (in ordine all’art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”.
a cura della Redazione