
L’ex coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, precario, anche se vive da un’altra parte. Insomma il genitore non affidatario è obbligato a versare l’assegno al figlio non economicamente indipendente anche se questo è adulto e non vive più con il genitore. Questa la sostanza di una pronuncia della Cassazione (n.18 del 3/01/2011) che rafforza il filone giurisprudenziale secondo cui i figli che non sono economicamente indipendenti vanno mantenuti anche se adulti. Il caso riguarda un imprenditore condannato a versare alla ex moglie 400 euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne e non più convivente che faceva lavoretti saltuari. Per la Cassazione “la valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno”.
a cura della Redazione