
"Il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell’interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito. L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti". Lo precisa, con apposita circolare, l’Agenzia delle Entrate in merito al regime fiscale del Trust, il negozio giuridico introdotto nell'ordinamento italiano con la legge finanziaria 2007. Il documento indica anche come il trust estero con beneficiari residenti sia assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani.
a cura della Redazione