
Succede molto spesso che i figli nati da genitori non legati da vincolo matrimoniale, nel momento in cui questi ultimi si separano, vengono gestiti dalla ex coppia sulla base di accordi più o meno specifici, non scritti o addirittura taciti, privi di qualsiasi certezza e garanzia.
Ciò avviene a maggior ragione nel caso dei figli nati da genitori che non sono mai stati una coppia stabile. In tale caso, spesso, è la madre che deve farsi carico di tutto magari dopo che il padre è "uscito di scena".
Niente di più sbagliato. Non si comprende per quale motivo, se i genitori sono sposati e decidono di separarsi, i figli minori ricevano tutela e garanzie in sede di separazione (dove la questione deve essere necessariamente trattata) e, viceversa, se i genitori non sono sposati, la tutela degi figli diventi eventuale e aleatoria.
Ciascun genitore ha diritto di rivolgersi al Tribunale per ottenere una specifica regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio che disciplini l'affidamento e il collocamento degli stessi nonché il contributo per il mantenimento nel caso in cui ne sussistano i presupposti. Ciò, si badi bene, vale anche per il mantenimento dei figli ormai maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, anche qualora non siano mai stati formalmente affidati ad alcuno dei genitori ovvero non abbiano mai ricevuto alcun tipo di contributo.
La procedura è semplice. Si deposita un ricorso (congiunto da parte di entrambi i genitori o anche da uno solo di essi) presso il Tribunale ordinario e nel giro di pochi mesi (a seconda del Tribunale adito) si ottiene il provvedimento.