
Il vincolo sportivo è previsto per l’atleta dilettante e consiste nel diritto esclusivo da parte dell’associazione o società sportiva ad utilizzarlo per un periodo di tempo che varia a seconda della Federazione Sportiva.
Con il compromesso del vincolo sportivo, l’atleta si impegna per il periodo di tempo previsto dai Regolamenti Federali a praticare l’attività sportiva solo nell’interesse del sodalizio con cui è tesserato, non potendo praticarla con altra società sportiva salvo che non intervenga il consenso del club di provenienza.
Lo scioglimento anticipato del vincolo sportivo è previsto di diritto solo in casi eccezionali (es. cessazione dell’attività della società, fusione, rinuncia al titolo sportivo) espressamente individuati dai singoli Regolamenti delle Federazioni Sportive.
A parte questi casi eccezionali e a parte il caso in cui l’atleta riesca a trovare un accordo in via amichevole con la società di appartenenza, lo stesso potrà svincolarsi anticipatamente solo in via coattiva, rivolgendo apposito ricorso anche tramite un avvocato specializzato in diritto sportivo innanzi all’organo giurisdizionale costituito dalla singola Federazione sportiva.
In tale situazione viene in genere determinata una somma di denaro che deve essere corrisposta quale indennizzo al sodalizio sportivo per ottenere lo svincolo.
Nei casi in cui l’organo competente a pronunciarsi sullo svincolo disponga lo scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa con imputazione al club di appartenenza non viene in genere stabilito alcun indennizzo a favore dell’associazione o società sportiva (si veda ad esempio il Regolamento Affilliazione e Tesseramento della Fipav- Federazione Pallavolo).
Con l’assistenza di un avvocato specializzato, lo sportivo può gestire favorevolmente questa delicata fase che lo può portare a prestare la propria attività a favore di un team diverso da quello di appartenenza.