Affrontiamo oggi una tematica piuttosto dibattuta in merito ai permessi per le costruzioni: la necessità o meno di un permesso per la costruzione di un soppalco. Scopriamo quali sono i casi previsti dalla legge.
Permesso costruzione: un soppalco come ripostiglio
Affrontiamo per prima la questione del permesso costruzione di una struttura di dimensioni ridotte, come ad esempio un ripostiglio. Precisiamo innanzitutto che per soppalco intendiamo uno spazio aggiuntivo all’interno di un edificio con lo scopo di ottenere una superficie maggiore rispetto a quella presente. Esistono molte tipologie di soppalco con finalità d’uso diverse; in questo caso specifico affrontiamo il caso di uno spazio soppalcato da utilizzare come ripostiglio. Già la finalità d’uso fa presupporre che il soppalco sia di dimensioni contenute rispetto all’abitazione e in quanto tale, non costituisca un aumento della superficie calpestabile della casa, ma esclusivamente uno spazio per il deposito di oggetti. In questo senso le modiche di costruzione apportate per la realizzazione del soppalco sono da intendersi come libere e per tanto non necessitano di alcun tipo di permesso di costruzione.
La questione è stata di recente affrontata anche dal Consiglio di Stato (sentenza n° 985 del 2/03/2017), che ha affermato come nel caso del ripostiglio il permesso non sia necessario in quanto l’area realizzata non si può configurare come un luogo fruibile; a questo scopo determinanti sono quindi le dimensioni dell’areasoppalcata e la possibilità di accesso da parte delle persone.
Permesso costruzione: i soppalchi abitabili
Contrario al caso precedente per quanto riguarda il permesso costruzione è invece il caso in cui la realizzazione del soppalco consenta di ottenere unasuperficie calpestabile maggiore rispetto a quella presente prima della costruzione. In questo caso il permesso di costruire è invece necessario, perché il soppalco modifica sostanzialmente la struttura dell’edificio e si presta ad essere utilizzato dalle persone.
La possibilità di utilizzo come superficie o come semplice luogo di deposito sembra quindi essere il discrimine tra la necessità o meno di un permesso, in quanto nel primo caso si configura una vera e propria ristrutturazione dell’edificio, mentre nella seconda ci si trova di fronte ad un’opera interna, tra l’altro di ridotta entità.
Per essere certi della possibilità o meno di realizzare un soppalco, anche se di modeste dimensioni, consigliamo sempre di rivolgersi ad un tecnico specializzato in costruzioni, in modo da non rischiare di incorrere in sanzioni in merito all’opera non autorizzata.