
Lo scorso 28 febbraio è stato approvato dalla Camera, in via definitiva, il testo di legge relativo alle responsabilità professionali nelle cure prestate. Scopriamo quali sono le principali novità in fatto di responsabilità medica e cosa cambia nel rapporto con i pazienti.
Addio alla colpa grave e lieve
La prima novità rispetto alle stesure precedenti (compresa la legge Balduzzi): decade per il professionista sanitario la distinzione tra la colpa grave e la colpa lieve. In estrema sintesi ne consegue che il medico (o chi per esso) potrà essere ritenuto colpevole solo se verrà dimostrato che non si è attenuto alle linee guida previste per il procedimento specifico, agendo con negligenza o con colpa; tuttavia sono previste eccezioni specifiche in quanto, ad esempio, le linee guida devono essere del tutto adeguate al caso trattato.
Per quanto riguarda i casi specifici dell’omicidio o delle lesioni personali colpose per casi nei quali non sono state applicate le linee guida previste, i reati vengono giudicati come lesioni o omicidio colposo, ai sensi di quanto previsto dal codice penale in vigore.
La responsabilità della struttura sanitaria e il procedimento
Un importante capitolo della legge riguarda le responsabilità della struttura sanitaria presso la quale è avvenuto il danno sul paziente. Anche la struttura sanitaria è infatti chiamata a rispondere di eventuali danni, sia nel caso di prestazioni eseguite direttamente dalla struttura stessa sia per quelle erogate in regime di libera professione, così come per altri casi meno frequenti, come la sperimentazione o l’assistenza di medicina a distanza.
Il percorso della richiesta danni, secondo la nuova normativa, dovrà essere preceduto da un tentativo di mediazione tra le parti o da una consulenza tecnica in merito, pena il giudizio di impossibilità di procedere. In caso di impossibilità di un accordo per un periodo superiore ai sei mesi si procede alla domanda di risarcimento.
Le strutture sanitarie saranno obbligate a dotarsi di un’opportuna copertura assicurativa che copra gli eventuali danni causati da tutto il personale sanitario per ogni tipo di attività svolta all’interno della struttura, comprese quindi le prestazioni sanitarie convenzionate, in libera professione o altri tipi di prestazioni.
L’obbligo di copertura assicurativa riguarda infine anche il singolo professionista che opera in regime di libera professione, ma più in generale ogni figura sanitaria dovrà dotarsi a breve di una copertura assicurativa per eventuali casi di colpa grave.