
L'INPS ha comunicato di recente l'estensione della possibilità di ricevere l’assegno di natalità anche ad alcune categorie di richiedenti esclusi dalla prima fase. Vediamo quali sono le nuove possibilità di inclusione di questa misura a sostegno del reddito per i neogenitori.
Assegno di natalità per i neogenitori
La prima formulazione dell'assegno di natalità, un sostegno al reddito delle famiglie dei nuovi nati, è stata portata a termine nel 2015. Secondo la prima formulazione questo tipo di contributo poteva essere erogato solamente ai cittadini italiani o ai possessori di un permesso di soggiorno europeo per soggiorni di lungo periodo. Erano quindi stati esclusi i possessori di permessi di soggiorno con validità temporale limitata o di titoli diversi per la residenza nel nostro paese.
Tuttavia una modifica apportata di recente ha permesso l'inclusione di alcune categorie di persone, con effetti retroattivi anche sulle domande già presentate in precedenza ed eventualmente respinte.
Le nuove categorie ammesse per l'assegno di natalità
In particolare il Ministero per il lavoro e le politiche sociali ha deciso di ammettere al beneficio anche coloro che rientrano in uno dei casi seguenti:
- possesso di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
Al momento l'ammissione in automatico delle persone aventi questi titoli non è ancora possibile in quanto non sono ancora state attivate le procedure di accesso alla banca dati inerente del Ministero dell'Interno. Fino a comunicazioni contrarie quindi sarà necessario che coloro che sono in possesso dei permessi citati in precedenza presentino un'autodichiarazione al momento di presentazione della domanda di inclusione nella misura sociale.
Cosa accade invece per coloro i quali le domande sono state respinte in precedenza? In caso di rifiuto precedente e di possesso dei nuovi requisiti, il richiedente può effettuare una domanda di riesame tramite il modello disponibile presso le sedi territoriali. Le domande verranno nuovamente esaminate, soprattutto per verificare l'effettiva sussistenza degli altri requisiti (come la presenza di un reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro) e verificare l'assenza di assegnazione dell'assegno stesso al genitore non richiedente.
Eventuali arretrati verranno inviati in un'unica soluzione con un assegno specifico o insieme al primo assegno in pagamento qualora il richiedente avesse diritto al contributo anche per i mesi successivi all'accettazione della domanda.