
La compilazione dei moduli per acquisti o servizi online spesso comporta la richiesta di aderire o meno alle opzioni di trattamento dei dati personali. Vediamo quando l'adesione non può essere un obbligo, secondo quanto stabilito di recente dal Garante per la tutela dei dati personali su un caso relativo ai servizi online di un fornitore di energia.
Privacy e adesione ai servizi online
Potrebbe essere capitato a molti di non riuscire a proseguire nella compilazione di un'operazione online nel caso non si presti il consenso alle tre opzioni presenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. In alcuni casi è stato riscontrato inoltre che le tre possibilità sono state date come accorpate e che quindi l'adesione al trattamento risultava in qualche modo obbligatoria.
Dopo la segnalazione di un utente di un fornitore di energia, il Garante per la privacy è intervenuto con un'istruttoria che ha portato ad un intervento presso la società di fornitura di servizi energetici interessati.
L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e le forniture di energia
Nel caso specifico un utente ha segnalato che per l'adesione ai servizi online di un fornitore di energia (nello specifico la possibilità di fatturazione elettronica ed altri servizi correlati), era necessario acconsentire al trattamento dei dati personali anche a fini commerciali e di marketing. Nel caso l'utente non avesse voluto che i propri dati venissero trattati con questa finalità, non avrebbe quindi avuto nemmeno l'opportunità di accedere ai servizi aggiuntivi. In un certo senso quindi l'autorizzazione al trattamento dei dati era obbligatoria per poter usufruire dei servizi citati.
Come ribadito più volte dal Garante per la Privacy, l'adesione ad un servizio, anche online, non può essere condizionata all'autorizzazione al trattamento dei dati ai fini commerciali, in quanto il consumatore deve essere sempre libero di scegliere di non autorizzare l'uso dei propri dati per finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie per il servizio stesso.
Nel caso specifico il fornitore di energia è stato costretto ad introdurre la possibilità di aderire in maniera separata alle tre opzioni di trattamento dei dati.
In generale l'intervento del Garante ha però ribadito un concetto già affermato più volte, non solo nei casi di fornitori di energia elettrica e gas e cioè che il trattamento dei dati deve poter essere scelto in maniera non vincolante dall'utente. Nel caso in cui venga richiesta l'adesione obbligatoria alle tre opzioni per il trattamento dei dati, l'utente può rifiutare l'adesione segnalando all'azienda interessata il caso e rivolgendosi al Garante per la privacy qualora il proprio diritto non venga rispettato.