
Sono entrate ufficialmente in vigore le nuove norme 2016 sulle certificazioni energetiche per gli edifici e per gli impianti di raffreddamento e riscaldamento. Scopriamo cosa prevede la nuova normativa.
APE: al via la nuova normativa 2016
Il 29 giugno scorso sono effettivamente entrate in vigore le nuove norme UNI/TS 11300 per le prestazioni energetiche degli edifici e UNI 10349 per i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento. La nuova normativa, annunciata nella sua forma definitiva tre mesi fa, è entrata in vigore in maniera definitiva trascorsi i 90 giorni previsti dalla legge e dovrà quindi essere applicata obbligatoriamente per tutte le nuove certificazioni degli edifici e dei relativi impianti.
Per quanto riguarda le norme UNI/TS 11300 le modifiche rispetto alla normativa precedente interessano i punti 4, 5 e 6 e riguardano nello specifico la produzione di energia da fonti rinnovabili e da altre forme di generazione, i metodi di calcolo del fabbisogno energetico in generale e i metodi di calcolo del fabbisogno di energia elettrica dell'edificio.
La normativa UNI 10349 è stata invece rivista nella parte che riguarda i punti 1, 2, 3 ed in particolare negli aspetti che interessano le medie mensili da utilizzare per i calcoli relativi alla determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, i dati di progetto e le differenze delle temperature cumulate, con altri indici sintetici da utilizzarsi per la valutazione complessiva.
APE: cosa cambia per la certificazione energetica
Le normative citate nel paragrafo precedente hanno un impatto sulla determinazione delle nuove certificazioni energetiche in quanto ne modificano in maniera significativa le modalità di calcolo e gli aspetti da considerare. Rispetto a quanto previsto in precedenza infatti, le norme 2016 hanno ampliato il numero dei parametri da tenere in considerazione per l'emissione dell'APE; comprendendo tra gli altri anche i consumi derivanti da impianti ad uso dell'intero edificio, come ad esempio gli ascensori, le scale mobili o altri sistemi di spostamento ed in genere tutti gli impianti alimentati con una qualsiasi tipologia di energia.
Gli attestati di prestazione energetica emessi con la normativa precedente non potranno più essere ritenuti validi se redatti successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa a supporto della legge 90/2013, effettivamente completata in tutte le sue parti con l'entrata in vigore delle modifiche 2016, alle quali i certificatori energetici professionisti sono quindi obbligati a fare riferimento per ogni nuova attestazione delle prestazioni energetiche.