
Al coniuge che racconta agli amici comuni il tradimento sono automaticamente addebitate le spese di separazione. E’ il parere della Suprema Corte, espresso con la sentenza 21245 del 14/10/2010, secondo cui l’aver reso pubblica la relazione extraconiugale non vuol dire necessariamente che la crisi matrimoniale era pregressa, anzi, può aver contribuito a consolidarla. Nel caso specifico, i giudici hanno infatti confermato che la violazione degli obblighi coniugali aveva “determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”. Il giudice di legittimità ha inoltre ricordato che “la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale.”
a cura della Redazione