Il Consiglio dei Ministri ha da qualche giorno approvato un decreto legislativo che modifica e integra diverse disposizioni del Job Act e dei relativi decreti attuativi. In particolare ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il lavoro accessorio.
Tale modifica si è resa necessaria a seguito delle discussioni, ormai all'ordine del giorno, sull'abuso dell'utilizzo indiscriminato di tale mezzo, così come veniva regolamentato nel D. Lgs. 81/2015 (art. 48 e segg.). Pertanto, il Consiglio dei Ministri introduce la piena tracciabilità dei voucher, un po’ come accade già nel lavoro intermittente, ossia i committenti imprenditori o professionisti saranno obbligati a comunicare – tramite sms o e-mail – alla locale sede dell'Ispettorato del Lavoro, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione.
In caso di mancato adempimento la sanzione varia da un minimo di 400 ad un massimo di 2.400 euro. Si fa presente che tale violazione non è sanabile a posteriori, e pertanto non potrà applicarsi la procedura di diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004.