
Una risparmiatrice che aveva acquistato bond Parmalat ha ottenuto con sentenza del Tribunale di Modena n. 823/2009 la dichiarazione di nullità dell’ordine di acquisto in questione per l’assenza del contratto quadro con conseguente condanna della banca a restituire l’importo investito.
La banca ha proposto appello, chiedendo di dichiarare la nullità anche di tutti gli altri ordini di acquisto effettuati dall’inizio del rapporto in ragione della nullità del contratto quadro nonché la restituzione delle cedole incassate dall’investitore.
Con la recentissima sentenza n.803/2016 del 12.05.2016 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello, stabilendo che la nullità del contratto quadro comporta soltanto la nullità del singolo ordine impugnato dal cliente relativo a bond Parmalat. La nullità è infatti relativa, e la stessa non può essere richiesta da altri soggetti al di fuori del risparmiatore.
Quanto alla richiesta dell’istituto di credito di restituzione delle cedole incassate, la Corte d’Appello di Bologna le ha ritenute equiparabili ai frutti civili e pertanto le stesse potevano essere trattenute legittimamente dalla risparmiatrice, essendo state percepite in buona fede ex. artt. 1148 e 2033 c.c.