La problematica relativa alla cancellazione dalla centrale rischi è di grande attualità, ma per capirne la portata applicativa è sempre opportuno verificare le scelte della Giurisprudenza.
In merito, ci piace segnalare una sentenza del Tribunale di Milano del 12.3.2015, VI Sezione. Il Tribunale analizza la disciplina che è dettata dalle apposite istruzioni della Banca d’Italia emanate con la circolare n. 139/1991, e in particolare il concetto di "sofferenze", che implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. In altri termini, non può essere sufficiente un volontario inadempimento o la mancata puntualità nei pagamento per l’iscrizione alla Centrale Rischi.
La decisione di Milano si inserisce nel solco della Cassazione (Cass. Civ. Sez.I, n.15609/2014) per la quale è necessario che venga accertata una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica.
È importante segnalare che in questa sentenza il Giudice milanese ha ritenuto decisivo un elemento al fine della valutazione della legittimità della iscrizione alla centrale rischi. “In realtà - (...), si legge in sentenza,- “tra la costituzione in mora da parte di XXX e la segnalazione in C.R., e precisamente nel luglio 2013, il soggetto XXX ha ottenuto un ingente credito bancario per la somma di Euro 8.000.000,00 a fronte di garanzie ipotecarie.”
Se il soggetto XXX ha ottenuto un affidamento di così grande importanza, è stato quindi giudicato solvibile e affidabile: si deve escludere che possa essere considerato insolvente.
Per tali ragioni il Tribunale ha ordinato la cancellazione dalla Centrale Rischi: ciò dimostra come nella fattispecie delicata delle segnalazioni va data rilevanza sia alla ricostruzione storica dei fatti che hanno portato alle difficoltà economiche che dei comportamenti degli Istituti di credito.