
LIEVE INADEMPIMENTO - RAVVEDIMENTO AVVISO BONARIO
CIRCOLARE N. 17 DEL 29 APRILE 2016
Finalmente è stata introdotta la norma che permette in caso di “lieve inadempimento” di sanzionare in maniera ridotte e/o di ravvedere il ritardato pagamento delle somme risultanti nell’avviso bonario.
La norma in questione è l’art. 15 ter del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato “inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate” comma 3 e 4.
La norma si applica sia per i versamenti in un'unica soluzione sia in caso di rateizzazione.
La fattispecie del lieve inadempimento . si configura qualora il versamento venga effettuato con un ritardo non superiore a sette giorni, mentre in caso di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro.
Il comma 5, dispone che in caso di tardivo pagamento di una rata o della somma complessiva o in caso di insufficiente versamento, l’iscrizione a ruolo dovrà essere effettuata sull’eventuale frazione non pagata mentre la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs.471 del 18 dicembre 1997, dovrà essere commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo e dei relativi interessi.
La circolare n. 17 del 29 aprile 2016, al paragrafo “Trattamento Sanzionatorio” precisa che
la sanzione ex art. 13 del D.Lgs. 471 del 1197 dovrà essere pari ai seguenti importi:
- se il ritardo è inferiore a 15 giorni la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 (1 per cento) per ogni giorno di ritardo;
- se il ritardo è non superiore a 90 giorni la sanzione sarà pari al 15 per cento;
- se il ritardo è superiore a 90 giorni la sanzione sarà uguale al 30 per cento.
In caso di versamento carente:
la sanzione ex art. 13 del D.Lgs. 471 del 1197 dovrà essere pari ai seguenti importi:
- Frazione non pagata dell’importo dovuto;
- Sanzione del 30 percento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997,
- Interessi legali calcolati sulla frazione non pagata.
Ovviamente, per evitare l’iscrizione a ruolo, al contribuente è ammessa la possibilità di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso.
- Entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un'unica soluzione;
- Entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di versamento rateale;
- Entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.
Il presente documento è aggiornato al 27.05.2016
Emilia D’Aprile
Dottore Commercialista
Tel. 06.70.30.25.59