
Per ristrutturazione edilizia si intende l'insieme di opere rivolte alla trasformazione degli organismi edilizi fino a ottenere una struttura parzialmente o totalmente differente dall'originale. La definizione è normata dal D.P.R. 380 del 2001 (Testo Unico edilizia), che prevede:
- 'intervento conservativo' che prevede il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, lasciando immutata la forma e la volumetria;
- 'intervento ricostruttivo' che prevede la demolizione totale e la ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica.
Si parla di ristrutturazione edilizia semplice quando si lasciano inalterate le componenti essenziali come muri perimetrali, orizzontamenti e solai, mentre si parla di ricostruzione quando l'intervento consiste nel ripristino mediante sostituzione di queste componenti essenziali (per evento fortuito o per volontà) senza variazione di volumetria e forma (in caso di variazioni di forma, superfici e volumi si parla di nuova costruzione).
Con il "Decreto Del Fare" (L. 98 del 2013) si sottolinea la necessità di rispettare la volumetria originaria, senza fare più riferimento al rispetto della sagoma precedente.
La ristrutturazione edilizia gode dell'IVA agevolata del 10% senza fare distinzione sulla destinazione d'uso dell'edificio.
Chi ha sostenuto spese per i lavori di ristrutturazione edilizia dal 26.06.2012 al 31.12.2016 può fruire
della detrazione d’imposta Irpef pari al 50% (poi tornerà al 36%).
La detrazione è del 65%, per le spese effettuate dal 04.08.2013 al 31.12.2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.
Un'ulteriore detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 06.06.2013 al 31.12.2016, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.