Il phising è una truffa informatica che permette ai malintenzionati di carpire tramite email i dati di accesso al servizio di home banking.
Recentemente l’Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Milano nella seduta del 26.01.2016 ha condannato la banca al pagamento a favore del risparmiatore vittima di phishing della somma indebitamente sottratta pari ad Euro 8.196,00.
In particolare l’ABF, richiamando l’art. 10 d.lgs n.11/2010, ha stabilito che, qualora l’utilizzatore del servizio neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento, grava sull’intermediario l’onere di provare che l’operazione stessa è stata autenticata, correttamente registrata, contabilizzata e che non si siano verificati malfunzionamenti delle procedure. Non avendo provato ciò, la banca è stata condannata alla corresponsione dell’importo sottratto.
A fronte di tali provvedimenti, il risparmiatore rimasto vittima di phishing ma anche di sottrazioni a seguito di furti, smarrimento di carte di credito e bancomat, potrà rivolgersi a un avvocato al fine di richiedere una valutazione del caso e, pertanto, se ve ne siano i presupposti, procedere preliminarmente in sede di reclamo con la banca e poi, in caso di esito negativo, agire anche in sede di Arbitro Bancario Finanziario.
