Nel nuovo Regime dei Minimi sono cambiate le regole per il calcolo dell’agevolazione INPS riservata ad artigiani e commercianti esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, con i requisiti per rientrare nel regime agevolato. La Legge di Stabilità prevede una riduzione del 35% sul minimale di reddito e sull’eventuale parte eccedente: tali modifiche al regime forfettario sono dettagliate nella circolare INPS 35/2016.
Il reddito forfettario costituisce la base imponibile a cui «si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%». Questa si calcola con il “vecchio sistema”, reintroducendo quindi la quota fissa (nel 2015 abolita dalla vecchia Legge di Stabilità) secondo le regole del comma 29, articolo 2 della legge 335/1995: il contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
La
riduzione del 35% prevista dal Regime
dei Minimi 2016 si applica al contributo complessivo, riferito sia al
minimale di reddito sia all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Se il contributo è inferiore al minimale si accredita un numero di mesi
proporzionale al versato.
Se la contribuzione è almeno pari al minimale si accreditano 12 mesi di contribuzione.
Se viene effettuato un versamento pari al contributo calcolato sul minimale
ordinario, ma inferiore al dovuto, si procederà al recupero della differenza,
nel rispetto del limite del 65%.
Nel caso in cui il contribuente in Regime dei Minimi abbia un’attività già esistente i contributi sono attribuiti dall’inizio dell’anno solare, nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.
È sempre dovuto il contributo di maternità, pari ad 7,44 euro annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa. Per quanto riguarda i familiari coadiuvanti/coauditori, che in base alla legge possono rientrare nel regime agevolato del titolare dell’impresa, si applicano le vecchie disposizioni: la contribuzione si calcola prendendo come base imponibile la quota di reddito determinato forfettariamente e attribuito al collaboratore medesimo fino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta. Tutte le altre disposizioni, relative ad aventi diritto, domande e procedure, restano invariate.
