
In caso di fallimento dell’azienda o di insolvenza da parte del datore di lavoro, il lavoratore può recuperare il TFR o altri crediti (ultime 3 mensilità) con l’intervento del Fondo di Garanzia INPS che interviene nei casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato se si accerta lo stato di morosità: procedura concorsuale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Restano esclusi tredicesima e prestazioni di malattia e maternità.
In tutti i casi la domanda al Fondo si presenta alla sede INPS competente per residenza (se all’estero, quella dell’ultima residenza in Italia o di domicilio).
In caso di fallimento, bisogna allegare la seguente documentazione:
· copia documento di identità personale, se la domanda non viene firmata in presenza di un funzionario INPS;
· modello TFR/CL-BIS – COD. SR52;
· copia autentica dello stato passivo;
· copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo in caso di ammissione tardiva al passivo fallimentare;
· attestazione della cancelleria del Tribunale in cui venga dichiarato che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione;
· copia domanda di ammissione al passivo con i relativi conteggi;
· copia buste paga relative al periodo per il quale è richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia.
La domanda può essere presentata dal 15esimo giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, oppure dal giorno seguente alla pubblicazione della sentenza che decide eventuali impugnazioni o opposizioni. Una volta ricevutala, l’INPS liquida il TFR in 60 giorni.
La domanda va presentata entro 5 anni dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stata sottoposta l’impresa per il recupero del TFR, oppure entro 1 anno per il recupero delle ultime tre mensilità della retribuzione.
L’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti è una prestazione economica che spetta ai lavoratori italiani, dell’Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all’estero, ed ai titolari di prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, per il proprio nucleo familiare.
I lavoratori possono essere:
· occupati a tempo pieno;
· occupati a tempo parziale;
· soci di cooperative che lavorano alle dipendenze della stessa;
· detenuti, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria;
· domestici (colf e badanti);
· titolari di prestazioni previdenziali;
L’assegno spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
L’erogazione della prestazione decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro e prosegue fino alla data di cessazione dello stesso.
In caso di lavoratori di ditte cessate o fallite, la domanda deve essere presentata dal lavoratore direttamente all’Inps. Nel caso di lavoratori di ditte cessate, si dovrà allegare alla domanda apposita dichiarazione della ditta da cui risulti:
· data di cessazione attività della ditta;
· numero delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF;
· versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi;
· motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’ANF al richiedente;
· impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
Nel caso di lavoratori di ditte fallite, si dovrà allegare alla domanda:
· dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l’esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF;
· dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.