
Con la Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 37 della Legge numero 208 del 2015) è stato introdotto il cosiddetto Patent Box, una deduzione fiscale sulle opere dell’ingegno pari al 30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017 sui redditi derivanti da opere dell’ingegno, come marchi e brevetti. Il beneficio è applicabile per cinque periodi di imposta e l’opzione va esercitata con comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per il 2015 e 2016, nei periodi di imposta successivi invece si effettuerà la comunicazione direttamente in dichiarazione dei redditi.
Non è tuttavia chiaro cosa accada nel caso in cui si intenda abbandonare l’opzione di accesso al Patent Box presentata entro la fine del 2015 (possibilità contemplata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 36/E/2015), per poi ripresentare la domanda successivamente. I dubbi sorgono a fronte del fatto che l’articolo 1, comma 37, della Legge di Stabilità 2015 stabilisce che:
“I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile”, a cui bisogna aggiungere che anche il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 30 luglio 2015 ha ribadito il fatto che l’opzione è “irrevocabile ed è rinnovabile”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha invece lasciato spazio alla revoca dell’opzione con lo scopo di permettere alle aziende di individuare gli elementi utili alla quantificazione della detrazione fiscale prevista dal regime agevolato, per l’anno d’imposta 2015, anche successivamente all’esercizio dell’opzione. In questo modo veniva lasciata alle imprese la libertà di potersi, eventualmente, ritirare dopo aver valutato l’effettivo beneficio del Patent Box.
Pur precisando che, se a seguito dell’esercizio dell’opzione non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione, il contribuente non avrà conseguenze, l’Agenzia non ha tuttavia chiarito quali siano le conseguenze per le imprese che intendano ripresentare domanda successivamente, pertanto si dovrà chiarire se la rinuncia comporta l’impossibilità di accedere al regime agevolato successivamente.