Con una recente ordinanza depositata il 03.02.2016, la n. 2127/2016, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge che vive con i figli ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute anche se non concordate con il coniuge.
La Cassazione, nel caso in questione, ha rigettato il ricorso avanzato dal padre che si era rifiutato di corrispondere al coniuge il 50% delle spese per la retta dell’asilo privato delle figlie, accogliendo la tesi della madre che sosteneva che la decisione era già stata assunta concordemente quando le parti erano ancora conviventi.
In particolare, la Corte ha enunciato il principio, già accolto dalla sentenza n.16175/2015 della Cassazione, secondo cui “non esiste a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli”.
Nel caso dunque, di rifiuto del genitore al rimborso delle spese straordinarie, il Giudice deve tenere unicamente conto della rispondenza delle stesse spese all’interesse del figlio minore, valutando comunque l’utilità derivante ai figli e la stessa sostenibilità della spesa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
