Il Consiglio Nazionale Forense in data 22 gennaio 2016 ha approvato la modifica dell’articolo 35 del Codice Deontologico riguardante il dovere di corretta informazione dell’avvocato. In particolare, si è provveduto ad abrogare i commi 9 e 10 dell’art. 35, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web. Infatti, si prevede che l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale qualunque sia il mezzo utilizzato per rendere le stesse.
Si ritiene dunque che, essendo ammesso qualunque mezzo, possano essere consentiti anche i siti web con o senza re-indirizzamento. Per ottenere ciò, è stato necessario abrogare il comma 9 dell’art. 35 che prevedeva “L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza re-indirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”.
Con la modifica in questione, l’avvocato può così informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo, ma sempre nel rispetto dei doveri fondamentali di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
