Il D. Lgs. n. 148/2015 facente parte degli otto decreti delega attuativi del Jobs Act, (L. n. 183/2014), ha rivisitato in maniera sostanziale gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, ed in particolare l’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Le disposizioni, che sono contenuti negli articoli da 1 a 25, si dividono in tre Capi: uno dedicato alle disposizioni generali sui trattamenti di integrazione salariale (Capo I) e gli altri due riguardano la CIGO (Capo II) e la CIGS (Capo III).
Una delle novità più eclatanti contenuta nella riforma è l’estensione della platea di beneficiari in favore degli apprendisti di secondo livello (c.d. professionalizzante) con alcune specificità che illustreremo di seguito.
Innanzitutto, appare opportuno specificare che i trattamenti di integrazione salariale CIGO e CIGS sono rivolti a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione di dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti di primo e terzo livello (vale a dire “l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e “l’apprendistato di alta formazione e ricerca”).
Quanto ai requisiti oggettivi da possedere per accedere alle tutele, il decreto specifica che alla data di presentazione della domanda di concessione bisogna avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva. Condizione, questa, che non è necessaria per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Per quanto concerne il requisito “dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90gg”, applicabile per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie, occorre considerare le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. Sul punto, in analogia con quanto disposto dall’art. 16, co. 1 della L. n. 223/1991, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria.
