Il recente D.LGS n. 159 del 24.09.2015 ha ampliato la possibilità di rientro rateale andando incontro a quelle che possono essere difficoltà temporanee del debitore, rimane invece aperta la questione legata alla prescrizione delle cartelle non impugnate.
È bene precisare che non esistono norme precise che regolano tale fattispecie, risulta quindi necessario ricollegarsi a quanto dettato dagli art. 2953 e 2948 del codice civile che danno indicazioni in merito. È bene precisare che nel caso la pretesa del credito si basi su di una sentenza passata in giudicato, il termine è sempre di dieci anni, calcolati dal momento della sentenza.
Ove non ci sia stata sentenza in quanto non c’è stata impugnazione della cartella, i termini normalmente accettati per la prescrizione rimangono di dieci anni per i debiti di natura erariale (IRPEF, IVA, IRES, Ritenute, ecc), scendono invece a cinque anni nei casi imposte locali (IMU, TASI, TARSI, ecc) e per i contributi previdenziali. Giova precisare che la decorrenza dei tempi anzi detti decorre dalla data di notifica della cartella esattoriale.
