La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3810/2015, basandosi sul principio che viene sanzionato il genitore che ostacola il diritto visita al figlio da parte dell’altro coniuge, ha respinto il ricorso proposto da una madre che era stata condannata al pagamento di mille euro, per aver ostacolato il diritto dell’ex marito a far visita alle figlie minorenni.
Il Tribunale civile di Messina, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, aveva in previsto l’affido congiunto delle figlie minori, fissando la domiciliazione presso la madre. Inoltre, in considerazione dei rapporti non armoniosi tra i due coniugi, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. “ammoniva entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore, scongiurando atteggiamenti che potessero ostacolare il corretto svolgimento delle modalità del loro affidamento”.
La madre, però, non si era attenuta a questo ammonimento e in appello, la Corte aveva accertato che l’ex moglie aveva ostacolato in più occasioni il diritto di visita alle figlie dell’ex coniuge, pertanto, condannava la donna al pagamento di mille euro in favore della Cassa delle ammende con «funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni».
Successivamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza sopra indicata ha ritenuto che le censure sollevate dalla madre non fossero pertinenti e ha conseguentemente confermato l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.
