Gli assegni versati spontaneamente all’ex convivente si calcolano ai fini del mantenimento del figli?
Con la sentenza n. 44765/2015, la Corte di Cassazione ha scagionando un padre che era stato condannato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio avuto con l’ex convivente.
Il padre sosteneva che sin da subito, e comunque prima che il giudice fissasse in 350 euro mensili l’importo del mantenimento, aveva corrisposto all’ex compagna, la somma di circa 200 euro al mese, quale contributo volontario. Dopo l’obbligo fissato dal giudice nell’interesse del minore, aveva disposto presso il proprio datore di lavoro che venissero girati direttamente alla donna gli assegni familiari percepiti, pari a circa 137 euro al mese, adempiendo così globalmente al proprio obbligo.
Per la donna, invece, l’importo degli assegni familiari doveva considerarsi del tutto autonomo.
La Corte di Cassazione ha dato ragione al padre affermando che i genitori non erano coniugati, per cui difettava il presupposto (l’essere coniuge), sicché lo storno degli assegni familiari era stato effettuato dal padre in base ad una propria spontanea e non dovuta attivazione. La Corte ha quindi concluso che “in assenza di diversa specifica indicazione del giudice civile, in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso è obbligato”.
