In diverse sentenze di legittimità è stata esaminata la questione se si debba o meno ritenere sussistente il diritto di procedere all’esecuzione per le spese relative alla redazione del precetto stesso e alla sua notificazione, allorché il debitore abbia pagato quanto dovuto, in base al titolo esecutivo, dopo la redazione e consegna del precetto e del titolo esecutivo all'Ufficiale Giudiziario, e prima della ricezione a mezzo posta del precetto e del titolo e, quindi, del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
Nel corso delle succitate sentenze, si è evidenziato che:
- Dopo la consegna all'Ufficiale Giudiziario dell'atto per la notifica, il notificante non è più il dominus del procedimento, e perciò sarebbe irragionevole che ne sopporti le eventuali vicende negative.
- Gli avvocati hanno dichiarato che: "La produzione degli effetti ricollegati alla notificazione è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla notificazione, gli stessi dovranno comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti".
Da questi due assunti deriva che:
- Le spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e quelle relative alle attività di redazione del precetto e alla sua notificazione sono assistite dalla tutela esecutiva di cui al titolo al quale si riferiscono.
- Il pagamento di quanto dovuto in forza di un titolo esecutivo giudiziale, qualora avvenga prima del perfezionamento della notificazione del precetto e del titolo o dell'uno o dell'altro (se notificati separatamente) rispetto al debitore destinatario, è dovuto da costui; infatti, una volta considerato che per effetto della formazione del titolo giudiziale e della sua esigibilità il debitore è immediatamente tenuto al pagamento, e che non è previsto un onere di avviso a carico del creditore procedente circa l'inizio delle attività che portano all'adempimento dell'onere di notifica del titolo esecutivo e del precetto, le spese concernenti tali attività sono da considerare automaticamente causate dal comportamento del debitore di inadempienza a quanto stabilito nel titolo.
È opportuno precisare che i principi qui affermati sono enunciati per il caso in cui si compiano attività funzionali all'inizio dell'esecuzione forzata sulla base di titoli esecutivi giudiziali.
